Pubblicato il 28 maggio 2026
Reintegrazione nella cittadinanza svizzera
La reintegrazione nella cittadinanza svizzera è possibile solo per le persone che ne erano precedentemente in possesso, ma che successivamente l’hanno persa per perenzione, svincolo o, nel caso delle donne svizzere, per matrimonio prima del 1992 con un cittadino straniero.
Avete perso la cittadinanza svizzera e desiderate riacquisirla? Trovate maggiori informazioni sulla reintegrazione nella cittadinanza svizzera e sulle condizioni generali applicabili sul sito Internet Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
SEM: Reintegrazione nella cittadinanza svizzera
La SEM è competente per le domande presentate presso le rappresentanze svizzere all’estero.
L’articolo 21 capoverso 2 della legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit) stabilisce che chiunque viva o abbia vissuto all’estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
- vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
- ha vincoli stretti con la Svizzera.
Secondo l’articolo 11 dell’ordinanza sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit), ha vincoli stretti con la Svizzera il richiedente che:
- nei sei anni precedenti la domanda ha soggiornato in Svizzera almeno a tre riprese per almeno cinque giorni ogni volta;
- è in grado di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale;
- possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera; e
- intrattiene contatti con cittadini svizzeri.
Inoltre, la naturalizzazione agevolata è concessa a condizione che la persona richiedente osservi la sicurezza e l’ordine pubblici, rispetti i valori della Costituzione federale, partecipi alla vita economica o acquisisca una formazione, incoraggi e sostenga l’integrazione dei membri della famiglia e non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide in merito alle domande di naturalizzazione agevolata.
Se siete in possesso di questi requisiti, rivolgetevi alla rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio all’estero per ottenere le informazioni e i moduli necessari.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è competente per le domande presentate presso le rappresentanze svizzere all’estero.
In generale, la procedura per la presentazione della domanda presso la rappresentanza svizzera competente per il proprio luogo di domicilio all’estero è la seguente:
- la persona richiedente presenta alla rappresentanza competente il proprio dossier di domanda costituito da moduli debitamente compilati e provvisti di data e firma nonché dagli allegati richiesti;
- al momento della presentazione della domanda, la persona richiedente versa un anticipo delle spese di trattamento della domanda (cfr. rubrica «Emolumenti»);
- la rappresentanza invita la persona richiedente a un colloquio personale durante il quale verifica, tra le altre cose, se sussistono stretti legami con la Svizzera e se sono adempiuti gli altri requisiti specifici richiesti;
- la rappresentanza svizzera inoltra alla SEM il dossier corredato di un rapporto d’indagine;
- la SEM si pronuncia in merito al dossier ed emana una decisione contro cui, se del caso, è possibile fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale in Svizzera;
- la rappresentanza notifica la decisione della SEM alla persona richiedente.
- Presentate alla rappresentanza competente il vostro dossier di domanda costituito da moduli debitamente compilati e provvisti di data e firma nonché dagli allegati richiesti;
- versate un anticipo delle spese di trattamento della domanda (v. rubrica «Emolumenti»);
- la rappresentanza vi invita a un colloquio personale durante il quale verifica, tra le altre cose, se sussistono stretti legami con la Svizzera e se sono adempiuti gli altri requisiti specifici richiesti;
- la rappresentanza svizzera inoltra alla SEM il dossier corredato di un rapporto d’indagine;
- la SEM si pronuncia in merito al dossier ed emana una decisione contro cui, se del caso, è possibile fare ricorso presso il Tribunale amministrativo federale in Svizzera;
- la decisione della SEM vi viene comunicata;
- potete richiedere un eventuale documento d’identità svizzero.
Sono compresi nella domanda i vostri figli minorenni:
- posti sotto la vostra autorità parentale;
- che vivono con voi;
- che vi consentono per iscritto se hanno oltre 16 anni di età;
- che sono espressamente menzionati nel modulo di domanda (o se la SEM ne è stata informata prima della sua decisione).
Su richiesta, la rappresentanza vi invierà i seguenti documenti, che dovrete rispedire compilati in una lingua nazionale svizzera, datati e firmati:
- modulo «Domanda di naturalizzazione agevolata art. 27 cpv. 1 LCit»;
- «Foglio informativo relativo all’articolo 27 capoverso 1 della legge sulla cittadinanza (LCit)»;
- dichiarazione concernente il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;
- autorizzazione all’ottenimento di informazioni;
- questionario relativo agli stretti vincoli con la Svizzera;
- elenco dei documenti richiesti per la presentazione della domanda secondo l’articolo 27 capoverso 1 LCit.
Anche i seguenti giustificativi riguardanti, per esempio, il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici vanno presentati (la rappresentanza fornisce informazioni sui documenti che possono essere ottenuti nel Paese di domicilio all’estero):
- estratto del casellario giudiziale;
- estratto del registro delle esecuzioni;
- attestato fiscale;
- attestato di beneficiario o non beneficiario dell’aiuto sociale;
- attestato di infrazioni o assenza di infrazioni per i minorenni.
Attenzione:
- i documenti che non sono debitamente compilati in una lingua nazionale svizzera, datati e firmati o che sono illeggibili saranno rispediti al mittente;
- gli originali degli atti esteri richiesti non devono risalire a più di tre mesi prima (sei mesi per gli atti di stato civile) e devono essere stati legalizzati dall’autorità estera competente;
- i documenti esteri che non sono redatti in tedesco, francese o italiano devono essere provvisti di una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.
Gli atti di stato civile esteri non ancora iscritti nel registro dello stato civile svizzero possono essere consegnati unitamente alla domanda di reintegrazione.
Gli originali degli atti esteri non devono risalire a più di sei mesi prima e devono essere stati legalizzati dall’autorità estera competente.
I documenti che non sono redatti in tedesco, francese o italiano devono essere provvisti di una traduzione autenticata in una lingua nazionale svizzera.
Le autorità dello stato civile competenti in Svizzera possono fatturare separatamente degli emolumenti per le loro prestazioni di stato civile (verifica dei documenti stranieri per la trascrizione dei dati di stato civile nel registro svizzero), conformemente all’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110), e riscuoterli tramite la rappresentanza svizzera.
All’occorrenza è possibile ordinare un atto di stato civile svizzero (p. es. certificato di famiglia svizzero) presso l’autorità dello stato civile competente in Svizzera. I recapiti delle autorità dello stato civile competenti sono consultabili sul sito Internet dell’Ufficio federale di giustizia (UFG): Competenze e autorità
Versando un anticipo, potete inoltre ordinare un atto di stato civile svizzero tramite la pagina web della vostra rappresentanza svizzera.
Una volta ricevuto il dossier relativo alla vostra domanda di naturalizzazione, la rappresentanza concorderà con voi una data per un colloquio personale che, in linea di principio, si svolgerà in una lingua nazionale svizzera.
Quindi sarete invitati a presentarvi personalmente presso la rappresentanza, accompagnati da eventuali figli minorenni a partire dai 12 anni inclusi nella domanda.
Durante il colloquio personale con la persona richiedente (avrà luogo anche un colloquio separato con i figli minorenni a partire dai 12 anni inclusi nella domanda) saranno verificati, tra le altre cose, i punti indicati qui di seguito.
- Gli stretti legami con la Svizzera, e più precisamente:
- i soggiorni regolari in Svizzera (almeno tre soggiorni della durata minima di cinque giorni ogni volta negli ultimi sei anni);
- la conoscenza di una lingua nazionale svizzera;
- le conoscenze generali sulla Svizzera (geografia, storia, politica, società ecc.), vedi rubrica «Link» per risorse utili alla preparazione del colloquio personale;
- i contatti con cittadine e cittadini svizzeri;
- le persone di riferimento domiciliate in Svizzera;
- Il rispetto della sicurezza interna o esterna della Svizzera
- Il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici
- Il rispetto dei valori della Costituzione federale svizzera
- La partecipazione alla vita economica o lo svolgimento di una formazione
- L’incoraggiamento e il sostegno dell’integrazione dei membri della famiglia, in particolare:
- l’apprendimento di una lingua nazionale svizzera;
- la partecipazione alla vita economica o lo svolgimento di una formazione nel Paese di residenza;
- la partecipazione alla vita sociale e culturale delle cittadine e dei cittadini svizzeri.
- Gli stretti legami con la Svizzera, e più precisamente:
La rappresentanza svizzera all’estero invia di norma il proprio rapporto d’indagine entro 12 mesi alla SEM (art. 22 OCit).
In genere, la SEM si pronuncia su una domanda di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione entro un periodo di 12 mesi dalla ricezione del dossier di domanda corredato del rapporto d’indagine della rappresentanza svizzera competente (art. 23 OCit).
Qualsiasi cambiamento di indirizzo o evento di stato civile (matrimonio, separazione, divorzio, nascita, decesso, adozione ecc.) durante questo periodo deve essere comunicato alla rappresentanza svizzera competente.
La rappresentanza riscuote un anticipo al momento della presentazione della domanda. L’anticipo deve essere versato nella valuta fissata dalla rappresentanza svizzera e in base all’evoluzione del tasso di cambio in corso. Deve inoltre coprire gli emolumenti della SEM e della rappresentanza e non comprende gli eventuali emolumenti fatturati dalle autorità di stato civile per le loro prestazioni.
Per i figli minorenni inclusi nella domanda di un genitore non viene riscosso alcun emolumento.
In linea di principio, questi emolumenti non sono rimborsabili in caso di decisione negativa della SEM o di ritiro della domanda in corso di procedura.
La rappresentanza svizzera competente per il vostro luogo di domicilio vi fornirà tutte le informazioni al riguardo.
Avvertenza importante
La legislazione svizzera ammette la doppia cittadinanza. In linea di principio potete quindi mantenere la vostra cittadinanza originaria. Nonostante questo, può accadere che l’acquisizione della cittadinanza svizzera causi la perdita di quella precedente se lo Stato d’origine lo prescrive. Le autorità dello Stato d’origine forniscono informazioni vincolanti al riguardo.
Link
- SEM: Reintegrazione nella cittadinanza svizzera
- SEM: FAQ – Cittadinanza svizzera
- SEM: Manuale sulla cittadinanza
- Legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0)
- Ordinanza sulla cittadinanza (OCit; RS 141.01)
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110)
- Elenco degli uffici dello stato civile e delle autorità di vigilanza in Svizzera
- Scoprire la Svizzera
- SWI swissinfo.ch – Guida alla Svizzera
- Cancelleria federale CaF: La Confederazione in breve
- ch.ch